Art. 8
In vigore dal 19 giu 1901
Il consiglio direttivo si dividerà in due sezioni: l'una avrà la gestione e la sorveglianza della scuola e delle officine, l'altra avrà la gestione e la sorveglianza del convitto, spettando, tuttavia, al consiglio direttivo di deliberare, in seduta plenaria, su tutti gli atti riguardanti l'amministrazione e l'andamento dell'istituto.
Ciascuna sezione è composta di cinque consiglieri, ed ha rispettivamente alla propria dipendenza il personale della scuola e del convitto.
Il presidente dell'istituto presiede le due sezioni: in caso di assenza o di impedimento delega a rappresentarlo il membro più anziano di ciascuna delle due sezioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-8