Art. 6

In vigore dal 19 giu 1901
Il Governo e l'amministrazione dell'istituto (scuola e convitto) spettano ad un consiglio direttivo composto di undici membri, quattro nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due dei quali fra funzionari dello Stato quattro dal consiglio comunale di Fermo e tre dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno. Il direttore della scuola ed il rettore del consiglio fanno parte del consiglio direttivo con voto consultivo. Avranno diritto ad avere un proprio rappresentante con voto deliberativo nel consiglio direttivo dell'istituto, quegli altri Enti i quali concorressero alle, spese di esso con un contributo annuo non inferiore alle lire 5,000. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-6

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