Art. 7

In vigore dal 19 giu 1901
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l'istituto ed è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio fra i membri del consiglio direttivo, su di una terna proposta dal consiglio stesso. Il consiglio elegge nel suo seno un vice presidente ed un segretario. Il presidente ed il segretario debbono avere stabile dimora in Fermo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-7

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