Art. 11
In vigore dal 19 giu 1901
La scuola ed il convitto avranno ognuno un bilancio separato, che saranno preparati per ogni esercizio solare dalla rispettiva sezione ed approvati dal consiglio direttivo in adunanza plenaria.
I bilanci preventivi delle due sezioni saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro il mese di ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono.
In egual modo saranno compilati e deliberati i conti consuntivi, che saranno, con tutti i documenti giustificativi, trasmessi, per l'approvazione, al Ministero, non più tardi del mese di marzo di ogni anno.
Dopo l'approvazione ministeriale, i conti consuntivi saranno comunicati dal consiglio direttivo agli altri enti contribuenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-11