Art. 14
In vigore dal 19 giu 1901
Il consiglio direttivo prepara e propone all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio i programmi, i libri di testo e gli orari degli insegnamenti. Nomina le commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza degli allievi.
Presenta ogni anno a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento dell'istituto una particolareggiata relazione sull'andamento didattico, economico e morale dell'istituto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-14