Art. 18
In vigore dal 19 giu 1901
Il direttore della scuola provvede all'andamento didattico, disciplinare della scuola e delle officine; coadiuva la presidenza per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, per l'osservanza dei regolamenti e per l'amministrazione della scuola; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e dei capi officina soltanto in caso di breve assenza. Negli altri casi sarà provveduto dal consiglio direttivo riferendo al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-18