Art. 22

In vigore dal 19 giu 1901
Sopra conforme parere del consiglio direttivo, il Ministero istituirà una cassa di previdenza per il personale dell'istituto e stabilirà la quota del contributo annuo di questo a favore di detta cassa. Un regolamento speciale stabilirà le norme di funzionamento della cassa di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-22

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