Art. 20

In vigore dal 19 giu 1901
Il direttore della scuola ed il rettore del convitto, coadiuvati dal personale di amministrazione, devono tenere, ciascuno per la parte che li riguarda, un registro inventario del materiale, suppellettili e libri di pertinenza dell'istituto. Nessuna variazione degli inventari potrà farsi senza l'approvazione del consiglio direttivo, ratificata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Gli oggetti stessi saranno, mediante estratti dall'inventario generale, dati in carico agli insegnanti, ai capi officina ed agli altri funzionari, che sono chiamati direttamente responsabili della loro conservazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-20

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