Art. 4
In vigore dal 19 giu 1901
L'insegnamento è diviso in due corsi: uno preparatorio, della durata di due anni, l'altro normale della durata di anni tre.
Potrà essere istituito, sopra proposta del consiglio direttivo e con l'approvazione del Ministero, un quarto anno di perfezionamento.
Le esercitazioni pratiche sono impartite in apposite officine, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'.
L'insegnamento sperimentale della fisica e della chimica è fatto con il sussidio di gabinetti scientifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-4