Art. 5
In vigore dal 19 giu 1901
Ai giovani licenziati dal terzo corso normale sarà rilasciato un diploma di licenza dalla sezione dell'istituto cui avranno appartenuto.
Il diploma sarà firmato dal presidente del consiglio direttivo e dal commissario governativo, che assisterà agli esami di licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-05-16;149#art-5