Disciplinare

Art. 7

In vigore dal 14 apr 1898
La costruzione, manutenzione ed esercizio delle linee saranno sottoposti, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, alla sorveglianza dell'autorità governativa, giusta le norme che saranno indicate in apposito regolamento da emanarsi per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. Sarà in facoltà del Governo, giusta il disposto dell' della suddetta legge, di sospendere l'esercizio della linea ed anche di revocare la concessione per gravi motivi di sicurezza debitamente constatati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-7

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