Disciplinare
Art. 4
In vigore dal 14 apr 1898
La trasmissione dell'energia elettrica si farà con filo aereo e ritorno della corrente per le rotaie.
La posa dei fili conduttori aerei dovrà farsi secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo, i pali e le mensole di sostegno dovranno inoltre essere foggiati e piazzati secondo le disposizioni che l'amministrazione provinciale credesse di dare.
Per assicurare la continuità delle rotaie quali conduttori di ritorno esse saranno collegate fra loro alle testate con filo metallico, ed occorrendo, la commissione di vigilanza potrà ordinare anche che siano collocati dei conduttori speciali colleganti direttamente un dato tratto di binario colla generatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-4