Disciplinare

Art. 9

In vigore dal 14 apr 1898
L'autorità governativa, a mezzo di apposita commissione per la sorveglianza dei lavori, composta di un ufficiale dell'ispettorato delle strade ferrate, delegato dall'ispettore di circolo, di un ufficiale del genio civile, delegato dall'ingegnere capo, di un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale, curerà l'esatto adempimento, da parte della società concessionaria, di tutti gli oneri derivanti dal presente disciplinare. Questa commissione accerterà che i lavori di impianto ed il materiale mobile corrispondano al progetto approvato dal Ministero, ed avrà facoltà di approvare quelle modificazioni ed aggiunte che riguardino quei maggiori particolari che solo in corso d'esecuzione si possono determinare. La detta commissione potrà proporre pure al Ministero quelle modificazioni che non alterino sostanzialmente i progetti approvati ed appariscano ad opera compiuta necessarie per la sicurezza e regolarità del servizio. Ad altra commissione, composta dell'ispettore del circolo ferroviario, dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e di un delegato della provincia, diverso da quello che avrà fatto parte della commissione di sorveglianza, spetterà di procedere a suo tempo alla visita di ricognizione ed al collaudo della linea e del materiale mobile, e di accertare che l'esercizio sia sufficiente al servizio che la linea dovrà fare. Ai lavori di entrambe le commissioni potrà essere chiamato un ufficiale dell'amministrazione telegrafica della provincia con voto consultivo, però quello che farà parte della commissione di collaudo dovrà essere superiore di grado a quello che avrà preso parte ai lavori della commissione di vigilanza. In seguito alle relative proposte della commissione di collaudo, verrà emesso dal prefetto il decreto per l'apertura all'esercizio della linea e per l'approvazione del regolamento d'esercizio, di cui all'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-9

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