Disciplinare
Art. 12
In vigore dal 14 apr 1898
Oltre alle condizioni dei precedenti articoli, la società concessionaria si intenderà vincolata a tutte le discipline portate dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, e dal relativo regolamento da emanarsi, dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e particolarmente a quelle del titolo V in tutto ciò che si può riferire alle tramvie, a quelle del regolamento di polizia stradale, approvato con regio decreto 10 marzo 1881, del regolamento 31 ottobre 1873 relativo alla polizia ferroviaria, nonché alle ordinanze ed ai decreti della prefettura e del Ministero che potranno essere emanati per disciplinare l'esercizio delle tramvie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-12