Disciplinare
Art. 17
In vigore dal 14 apr 1898
Tutte le spese di trasferte per visite ed ispezioni eseguite dagli ufficiali tecnici governativi durante la costruzione dei lavori d'impianto della tramvia e del materiale mobile saranno a carico della società che dovrà depositare una congrua somma su richiesta della prefettura.
Collaudata l'opera, le spese di sorveglianza dell'esercizio saranno a carico dello Stato, a decorrere dalla data del decreto prefettizio per l'apertura all'esercizio, e la società corrisponderà l'annuo contributo chilometrico di lire venti (L. 20).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-17