Disciplinare

Art. 19

In vigore dal 14 apr 1898
A garanzia degli obblighi assunti il signor ingegnere Giovanni Turcke nella predetta sua qualità ha depositato nella cassa depositi e prestiti n. 6 titoli corrispondenti al capitale nominale di lire quindicimila, come risulta dalla dichiarazione provvisoria rilasciata dalla regia tesoreria provinciale di Genova in data 2 corrente mese numero 197. Metà di tale deposito sarà restituito dopo il collaudo dei lavori e prima dell'apertura all'esercizio qualora nulla vi osti, l'altra metà resta a garanzia degli obblighi assunti verso l'amministrazione dello Stato relativamente all'esercizio, e nel caso che l'amministrazione stessa dovesse valersene per eseguire lavori urgenti trascurati dal concessionario, è assoluto obbligo della società concessionaria di riportare al completo il deposito stesso nel termine di 8 giorni dall'invito avutone, sotto la pena di decadenza dalla concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-19

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Art. 19 Che stabilisce due nuovi Uffici di Circolo d'ispezione per la sorveglianza delle Strade Ferrate. — Testo vigente | Portale Normativo