Art. 1
In vigore dal 14 apr 1898
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'° della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È autorizzato l'esercizio con trazione elettrica della tramvia Genova-Nervi, giusta il disciplinare in data 3 febbraio 1898, firmato dalla società anonima delle tramvie orientali di Genova e annesso al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1898.
Reg. 214. Atti del Governo a f 185. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
G. Pavoncelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-rd-1