Art. 1

In vigore dal 14 apr 1898
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'° della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzato l'esercizio con trazione elettrica della tramvia Genova-Nervi, giusta il disciplinare in data 3 febbraio 1898, firmato dalla società anonima delle tramvie orientali di Genova e annesso al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1898. Reg. 214. Atti del Governo a f 185. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. G. Pavoncelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-rd-1

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