Disciplinare

Art. 21

In vigore dal 14 apr 1898
Mancando ad una qualunque delle condizioni stabilite dal presente disciplinare per cui non sia fissata speciale penalità, la società concessionaria sarà passibile di una penalità da lire 10 a lire 100, a giudizio del prefetto su proposta dell'ufficio del genio civile, salvo ricorso al Ministero dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-21

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Art. 21 Che stabilisce due nuovi Uffici di Circolo d'ispezione per la sorveglianza delle Strade Ferrate. — Testo vigente | Portale Normativo