Disciplinare

Art. 18

In vigore dal 14 apr 1898
La società è responsabile direttamente dell'operato, della condotta e della capacità dei proprii agenti, senza alcuna eccezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-18

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Art. 18 Che stabilisce due nuovi Uffici di Circolo d'ispezione per la sorveglianza delle Strade Ferrate. — Testo vigente | Portale Normativo