Disciplinare

Art. 16

In vigore dal 14 apr 1898
L'autorizzazione avrà la durata di anni 45 con decorrenza dal 1° gennaio 1897, in armonia all' della convenzione fra la provincia di Genova e la società, salvo a rinnovare l'autorizzazione alla scadenza del termine ove l'ente proprietario delle strade dia il suo consenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo