Disciplinare
Art. 16
In vigore dal 14 apr 1898
L'autorizzazione avrà la durata di anni 45 con decorrenza dal 1° gennaio 1897, in armonia all' della convenzione fra la provincia di Genova e la società, salvo a rinnovare l'autorizzazione alla scadenza del termine ove l'ente proprietario delle strade dia il suo consenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-16