Disciplinare

Art. 3

In vigore dal 14 apr 1898
Le rotaie saranno del tipo Panix n. 14 B, collocate direttamente sul terreno senza trasverse, collegandole solo fra loro con tiranti trasversali in ferro. Nei tratti ove si percorreranno strade lastricate, il pavimento sarà ricostruito dopo la posa del binario collo stesso materiale e colle identiche modalità, dove invece il binario corre in mezzo alla massicciata, ogni rotaia sarà racchiusa da un doppio filare di dadi di pietra di forma regolare e di qualità e dimensioni da precisarsi dall'amministrazione provinciale. Tali dadi messi in opera con malta di calce, saranno ben serrati fra di loro ed immorsati convenientemente colla massicciata in modo da formare corpo con essa. Le rotaie saranno poste a perfetto livello del piano stradale e l'interbinario dovrà perciò esser disposto secondo la sagoma trasversale delle strade stesse in modo che non risulti, dopo la posa della linea, il più piccolo risalto od avvallamento in corrispondenza delle rotaie, o dei dadi che la fiancheggiano, e se l'uno o l'altro di questi inconvenienti tendesse in seguito a manifestarsi, sarà obbligata la società concessionaria a porvi immediatamente riparo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-3

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Art. 3 Che stabilisce due nuovi Uffici di Circolo d'ispezione per la sorveglianza delle Strade Ferrate. — Testo vigente | Portale Normativo