Disciplinare

Art. 5

In vigore dal 14 apr 1898
Le vetture corrisponderanno al tipo unito al progetto, avranno uno scartamento fra gli assi di metri 1.80 e fra le ruote di 1 metro, la loro larghezza massima non potrà superare i due metri. La società potrà sempre, sia prima di iniziare l'esercizio che in corso di esso, sottoporre alla approvazione governativa quegli altri tipi di vetture o quelle modifiche alle attuali che credesse. Però ogni vettura nuova, o che sia stata modificata, non potrà essere messa in circolazione, se non dopo collaudata dal regio ispettorato delle ferrovie. Ogni vettura, oltre al regolatore elettrico, dovrà essere munita di due potenti freni, di cui uno agente sui cerchioni delle ruote e l'altro direttamente sulle rotaie. Tali freni saranno manovrabili dalle due piattaforme della vettura. Le vetture saranno anche munite di cassa a sabbia con apparecchio completo per evitare il pattinaggio delle ruote. Per l'illuminazione delle vetture potranno utilizzarsi delle lampade elettriche, ma, oltre a queste, ogni vettura dovrà avere sulle due piattaforme un fanale a petrolio visibile tanto dall'interno che dall'esterno delle vetture.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-5

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