Disciplinare
Art. 6
In vigore dal 14 apr 1898
Ciascuna vettura sarà affidata ad un conduttore meccanico e ad un fattorino o bigliettario.
Il conduttore prenderà posto sulla piattaforma anteriore sulla quale sarà vietato l'accesso del pubblico, egli dovrà avere a portata di mano i manubri dei due freni, di cui all', per potersene valere ad ogni evenienza.
I segnali, che pel servizio della vettura saranno da scambiarsi fra conduttore e fattorino, e quelli che il conduttore deve fare per annunziare al pubblico il sopraggiungere della vettura stessa, saranno stabiliti dal regio ispettorato delle ferrovie su proposta della società.
Il personale dei conduttori dovrà essere munito di speciale autorizzazione dell'ispettore capo del circolo ferroviario di Torino, il quale la rilascierà dopo essersi accertato della sufficiente capacità del concorrente in seguito ad esame, a cui questi dovrà sottoporsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-6