Disciplinare
Art. 2
In vigore dal 14 apr 1898
L'impianto delle linee si farà in massima secondo le modalità di estesa e tracciato risultanti dal progetto 20 giugno 1896, a firma ingegnere Turcke e Puchlen, salve sempre quelle varianti che potessero venir prescritte dal Ministero, ed avuto riguardo alle condizioni generali contenute nel presente disciplinare ed a quelle che fossero disposte in seguito dalla autorità governativa, la quale sola avrà facoltà di imporre o concedere qualsiasi modificazione all'impianto stesso.
Non saranno ammesse curve con raggio inferiore ai venti metri, nè pendenze maggiori del 7 %; fra due curve consecutive sarà intercalato un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri tre.
Lo scartamento della linea sarà di un metro e si esigerà che la distanza fra la fronte della rotaia esterna e le pareti delle case, muri e parapetti non sia mai minore di un metro. Non sarà minore di metri 2.50 la distanza fra gli assi dei due binari nei tratti a doppio binario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-2