Disciplinare
Art. 8
In vigore dal 14 apr 1898
La società concessionaria dovrà rilasciare un biglietto permanente di libera circolazione gratuito ai membri della commissione di vigilanza, ai funzionari del genio civile e del regio ispettorato delle strade ferrate incaricati della sorveglianza dell'esercizio, all'ispettore del genio civile dirigente l'ufficio superiore d'ispezione di Torino, ed in favore di un funzionario della direzione generale di ponti e strade, e di uno del regio ispettorato generale delle ferrovie (amministrazione centrale), del questore e di un delegato di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-8