Disciplinare
Art. 10
In vigore dal 14 apr 1898
La società dovrà entro un congruo termine, prima dell'apertura della linea all'esercizio, presentare all'approvazione del prefetto un regolamento contenente le norme di servizio pel personale e quelle applicabili al pubblico, oltre a quanto altro si riferisce alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-10