Art. 10
Disciplinare

Art. 10

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In vigore dal 14 apr 1898
La società dovrà entro un congruo termine, prima dell'apertura della linea all'esercizio, presentare all'approvazione del prefetto un regolamento contenente le norme di servizio pel personale e quelle applicabili al pubblico, oltre a quanto altro si riferisce alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-10