Disciplinare

Art. 20

In vigore dal 14 apr 1898
Al Ministero spetterà la facoltà di modificare o di aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità dell'esercizio, restando obbligata la società ad introdurre gradualmente nei suoi impianti tutti quegli eventuali miglioramenti che le venissero prescritti dall'autorità governativa in seguito ai progressi della scienza e dell'industria in materia di trazione elettrica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-20

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