Art. 18
Disciplinare

Art. 18

20 / 24
In vigore dal 14 apr 1898
La società è responsabile direttamente dell'operato, della condotta e della capacità dei proprii agenti, senza alcuna eccezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-18