Art. 17
Disciplinare

Art. 17

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In vigore dal 14 apr 1898
Tutte le spese di trasferte per visite ed ispezioni eseguite dagli ufficiali tecnici governativi durante la costruzione dei lavori d'impianto della tramvia e del materiale mobile saranno a carico della società che dovrà depositare una congrua somma su richiesta della prefettura. Collaudata l'opera, le spese di sorveglianza dell'esercizio saranno a carico dello Stato, a decorrere dalla data del decreto prefettizio per l'apertura all'esercizio, e la società corrisponderà l'annuo contributo chilometrico di lire venti (L. 20).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-02-17;66#art-d-17