Statuto›§ 2
Art. 67
In vigore dal 3 ott 1897
Il trattamento delle alunne, cui partecipano senza distinzione la direttrice e le maestre, consiste:
a) in caffè, latte e pane, a colazione;
b) in minestra, in due piatti di carne, o di pesce, o di uova, in un piatto di erbe e in frutta, formaggio, pane e vino, a pranzo;
c) in pane, a merenda; e
d) in minestra, in un piatto di carne o di altra vivanda, in frutta, vino e pane, a cena.
Nelle principali solennità dell'anno e in altre ricorrenze festive, religiose e civili e negli ultimi giorni di carnevale si aggiunge un piatto dolce e vino scelto.
Tutte le alunne hanno il medesimo trattamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-67