Statuto§ 2

Art. 67

In vigore dal 3 ott 1897
Il trattamento delle alunne, cui partecipano senza distinzione la direttrice e le maestre, consiste: a) in caffè, latte e pane, a colazione; b) in minestra, in due piatti di carne, o di pesce, o di uova, in un piatto di erbe e in frutta, formaggio, pane e vino, a pranzo; c) in pane, a merenda; e d) in minestra, in un piatto di carne o di altra vivanda, in frutta, vino e pane, a cena. Nelle principali solennità dell'anno e in altre ricorrenze festive, religiose e civili e negli ultimi giorni di carnevale si aggiunge un piatto dolce e vino scelto. Tutte le alunne hanno il medesimo trattamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-67

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Art. 67 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo