Statuto›§ 2
Art. 63
In vigore dal 3 ott 1897
L'amministrazione s'incarica anche del mantenimento del corredo, quando le famiglie non preferiscano di provvedervi direttamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-63