Statuto›§ 2
Art. 68
In vigore dal 3 ott 1897
Le alunne possono essere visitate dai genitori, avi e tutori in una sala apposita, una volta la settimana, nei giorni e nelle ore stabilite dalla direttrice.
Tuttavia i genitori, avi e tutori, dimoranti fuori di Lucca, possono visitare le loro figlie anche in altri giorni, diversi da quelli stabiliti, nelle ore in cui non hanno lezione.
Nessun'altra persona, nemmeno parente, può visitare le alunne se non col consenso della direttrice e sotto la sorveglianza che questa disporrà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-68