Statuto›§ 2
Art. 71
In vigore dal 3 ott 1897
Le alunne hanno diritto di passare un mese delle vacanze autunnali presso le proprie famiglie, quando il capo di queste ne faccia formale domanda al presidente o alla direttrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-71