Statuto›§ 2
Art. 70
In vigore dal 3 ott 1897
Le alunne possono uscire dall'istituto coi loro genitori e tutori una volta il mese per quelle ore soltanto che saranno consentite dalla direttrice, purchè l'uscita avvenga in un giorno festivo, esclusi i giorni di Pasqua e di Natale.
È assolutamente vietato alle alunne pernottare fuori dello istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-70