Statuto›§ 2
Art. 75
In vigore dal 3 ott 1897
Alle alunne negligenti nello studio o censurabili nella condotta possono essere inflitte le punizioni seguenti:
a) ammonizione semplice e privazione della tracolla;
b) privazione di qualche divertimento, o dell'uscita permessa dall';
c) ammonizione in presenza della classe;
d) ammonizione solenne in presenza di tutte le alunne; e
e) espulsione.
Le prime tre punizioni sono inflitte dalla direttrice, la quarta dal presidente, la quinta dal consiglio amministrativo, il quale, nel caso di alunne provvedute di un posto di favore, ne darà parte al Ministero della pubblica istruzione, col mezzo del regio provveditore agli studi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-75