Statuto›§ 2
Art. 72
In vigore dal 3 ott 1897
Nessuna alunna può ricevere libri, stampe, fotografie e manoscritti di qualunque specie, senza il permesso della direttrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-72