Statuto

Art. 76

In vigore dal 3 ott 1897
Gli studi si compiono in nove anni, e sono ripartiti in tre corsi, di cui il primo inferiore di cinque anni, il secondo medio o preparatorio di un anno e il terzo perfettivo di tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo