Statuto›§ 2
Art. 69
In vigore dal 3 ott 1897
In caso di malattia, i genitori, gli avi e i tutori possono visitare ogni giorno le alunne, osservate le prescrizioni del medico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-69