Statuto›§ 2
Art. 65
In vigore dal 25 gen 1900
L'alunna a pagamento completo che entra a trimestre incominciato ha diritto al ratizzo della retta. Non si fa luogo a ratizzo o a restituzione della retta, quando l'alunna esca o venga espulsa dall'istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale la retta medesima è stata sborsata, eccetto il caso in cui l'alunna esca dall'istituto dopo avere compiuto regolarmente il corso dei suoi studi ed avere sostenuti i relativi esami finali.
Così pure non è ammesso ratizzo o restituzione di retta per il tempo in cui le alunne sieno state in congedo presso le loro famiglie, salvo che l'assenza sia stata cagionata da malattia ed abbia durato almeno due mesi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-65