Statuto›§ 2
Art. 64
In vigore dal 3 ott 1897
Le rette e le altre spese, tranne quelle contemplate dagli , si pagano a trimestri anticipati, cioè il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-64