Statuto›§ 2
Art. 60
In vigore dal 3 ott 1897
Le famiglie contribuiranno un modico compenso, quando il consiglio deliberi inviare l'istituto ai bagni marini e le famiglie decidano che le loro figlie vi abbiano a partecipare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-60