Statuto›§ 2
Art. 55
In vigore dal 3 ott 1897
Ogni alunna, al suo ingresso nell'istituto, deve versare nella cassa dell'amministrazione un deposito di lire cento.
Su richiesta della direttrice le famiglie debbono sborsare di nuovo o reintegrare questo deposito, esaurito o diminuito che sia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-55