Statuto›§ 2
Art. 53
In vigore dal 3 ott 1897
La retta annua delle alunne è fissata in lire seicento.
Questa retta, per le alunne che godono di uno dei posti gratuiti indicati all' è corrisposta dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-53