Statuto§ 2

Art. 53

In vigore dal 3 ott 1897
La retta annua delle alunne è fissata in lire seicento. Questa retta, per le alunne che godono di uno dei posti gratuiti indicati all' è corrisposta dal Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-53

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