Statuto›§ 2
Art. 56
In vigore dal 3 ott 1897
Mediante il pagamento della retta, l'istituto s'incarica dell'intero trattamento delle alunne, dell'assistenza e cura loro, del vitto, anche straordinario, del bucato, dei divertimenti ed anche dei medici e delle medicine, in caso di malattia non grave e di corta durata.
L'istituto sostiene le spese per i bagni di pulizia e d'igiene, che si fanno dentro l'istituto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-56