Statuto›§ 2
Art. 54
In vigore dal 3 ott 1897
A due sorelle paganti, conviventi nell'istituto, è concesso l'abbuono del dieci per cento sull'ammontare complessivo delle rispettive rette: a tre o più sorelle paganti l'abbuono del venti per cento.
Tale disposizione non si applica alle sorelle delle alunne che fruiscono di posti gratuiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-54