Statuto§ 2

Art. 54

In vigore dal 3 ott 1897
A due sorelle paganti, conviventi nell'istituto, è concesso l'abbuono del dieci per cento sull'ammontare complessivo delle rispettive rette: a tre o più sorelle paganti l'abbuono del venti per cento. Tale disposizione non si applica alle sorelle delle alunne che fruiscono di posti gratuiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-54

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Art. 54 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo