Statuto§ 1

Art. 52

In vigore dal 3 ott 1897
Il beneficio dei posti gratuiti cessa, allorchè l'alunna abbia compiuto il corso perfettivo, ovvero allorchè non abbia superati gli esami di promozione in ambedue le sessioni, da classe a classe, ed abbia tenuta una condotta indisciplinata e reprensibile. Cessa al pari di pieno diritto, quando l'alunna non entri nell'educatorio nel termine di un mese dalla data apposta alla lettera di ammissione, se non giustifichi, prima della scadenza di detto termine, il motivo del ritardo. Non potrà essere consentita in verun caso una dilazione maggiore di tre mesi dalla detta data. Le alunne che godono un posto gratuito non possono ripetere volontariamente un anno nel medesimo corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-52

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Art. 52 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo