Statuto›§ 1
Art. 47
In vigore dal 3 ott 1897
Le domande di ammissione, stese in carta bollata da centesimi sessanta, debbono essere rivolte al presidente e accompagnate dalla fede di nascita, dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale, da quello medico di sana costituzione fisica e da una obbligazione in carta bollata da lire 1.20, emessa da chi esercita la patria o la tutoria potestà, o da chi eventualmente si renda fideiussore, di rispettare le disposizioni del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-47