Statuto›§ 1
Art. 43
In vigore dal 3 ott 1897
Nell'istituto sono ammesse le giovinette appartenenti a famiglie civili, purchè abbiano compiuti i sei anni e non abbiano oltrepassati i dodici; esse vi possono dimorare fino al termine degli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-43