Statuto›§ 5
Art. 40
In vigore dal 3 ott 1897
Gl'insegnanti delle singole discipline obbligatorie nei corsi medio e perfettivo debbono essere abilitati all'insegnamento secondario nelle discipline medesime.
Per la loro nomina valgono le disposizioni dell'.
La scelta della insegnante di ginnastica è fatta dal consiglio amministrativo con l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-40